Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 05/09/2000
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 667/00
Parti: Mendogni e Ugolotti / CNPR
TRIBUNALE DI PARMA - PRIVATIZZAZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA RAGIONIERI - DELIBERA CHE FISSA UN TERMINE PER LA REISCRIZIONE - FORMA DI PUBBLICITA' - PRIVATISTICA


Due ragionieri iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e periti commerciali, chiedono - ed ottengono - la cancellazione dell'iscrizione stessa ai sensi dell'art. 24, 1° comma della legge 414/91. In seguito, però, il quadro normativo si modifica, così che sorge l'interesse, per tutti coloro che, come loro due, sono stati cancellati a domanda, ad ottenere la reiscrizione. La Cassa - medio tempore divenuta persona giuridica privata - effettivamente delibera, in via generale, di consentire tale reiscrizione, purchè questa sia richiesta nel termine di 6 mesi dalla data di esecutività della delibera dell'ente. Tale termine risulta, però, trascorso - con conseguente rigetto dell'istanza di reiscrizione - quando i due ragionieri in questione propongono la relativa domanda lamentando di non avere avuto modo di conoscere per tempo la delibera in questione. Di qui la lite, nel corso della quale la convenuta Cassa si difende dimostrando di avere dato pubblicità alla sua delibera mediante comunicati apparsi su Il Sole 24 ore e Italia oggi, nonché sulla rivista "Ragionieri e previdenza", che ne è l'organo ufficiale; lite che il tribunale risolve favorevolmente agli attori, osservando: 1) che la delibera in questione, "andando a modificare lo statuto dell'associazione nella parte in cui disciplina le condizioni di ammissione degli associati, necessita di approvazione da parte dell'autorità governativa di vigilanza"; si tratta, quindi, di "provvedimento eminentemente privatistico" della Cassa ma "di sicuro rilievo pubblico"; "sicchè tale provvedimento richiedeva una forma di pubblicità quanto meno - e per via analogica - identica a quella che lo Stato avrebbe utilizzato, e dunque la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o sui FAL provinciali"; 2) Che la decisione della Cassa va qualificata come "proposta contrattuale di iscrizione, con caratteristiche di irrevocabilità, ex art. 1329, 1° c. cod. civ. … e di atto recettizio"; con la conseguenza che la delibera doveva essere portata a diretta conoscenza di ciascuno degli ex iscritti, solo dal momento di tale conoscenza potendo, poi, cominciare a decorrere il termine semestrale fissato dalla Cassa per richiedere la reiscrizione